By Published On: 2 Febbraio 2022Categories: DIRITTO COMMERCIALE

I termini per la liquidazione della quota del socio uscente

 

Il quesito

Il socio di una società di persone – s.a.s. o s.n.c. – fuoriesce dalla compagine sociale per una delle cause previste dalla legge: morte, recesso o esclusione. Quali sono i termini per la liquidazione della quota del socio uscente?

 

La normativa

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, l’art. 2289 c.c. prevede in capo alla società l’obbligo di corrispondere, nei confronti del socio uscente, una somma di denaro che rappresenti il valore della quota del socio fuoriuscito, in altri termini la società deve liquidare la quota del socio uscente.

Il titolare del diritto alla liquidazione della quota può essere uno tra questi soggetti:

  • il socio che ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2285 c.c.;
  • il socio nei cui confronti sia stata deliberata l’esclusione ai sensi dell’art. 2287 c.c.;
  • gli eredi del socio defunto, ai sensi dell’art. 2284.

 

La determinazione del valore della quota

Il socio uscente o i suoi eredi hanno quindi diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, la quale deve essere determinata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto con il socio.

Per quanto riguarda le modalità di definizione del valore della quota, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la determinazione della situazione patrimoniale deve basarsi sui valori effettivi delle attività e delle passività e non sulla base dei criteri prudenziali dettati per la redazione del bilancio di esercizio (Cass. Civ. 18.03.2015 n. 5449), inoltre ha confermato che la situazione patrimoniale deve essere redatta tenendo conto dell’esito di eventuali operazioni in corso che potrebbero diminuire o accrescere il valore della quota in funzione dei risultati positivi o negativi conseguiti (Cass. Civ. 01.04.2016, n. 6365).

 

La data di scioglimento del rapporto sociale

La data a cui fare riferimento per la determinazione del valore della quota è la data in cui si verifica lo scioglimento del vincolo sociale, che può avvenire in diversi momenti a seconda delle cause a fondamento dello scioglimento:

  1. In caso di scioglimento del rapporto sociale a causa di morte, la data di riferimento è il giorno della morte del socio.
  2. In caso di scioglimento del rapporto sociale per recesso del socio, la data di riferimento è il giorno in cui:
    • gli altri soci hanno ricevuto la comunicazione della dichiarazione di recesso per giusta causa;
    • in cui è spirato il termine di preavviso di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione agli altri soci della dichiarazione di recesso esercitato senza giusta causa, nei casi previsti dalla legge.
  3. In caso di scioglimento del rapporto per esclusione del socio, la data di riferimento è il giorno in cui risulta essere:
    • spirato il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della comunicazione della delibera di esclusione al socio escluso;
    • passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato l’esclusione del socio (in caso di società composta da due soli soci);
    • deposita la sentenza dichiarativa di fallimento del socio.

Il termine entro cui liquidare la quota del socio uscente

A norma di legge, il pagamento della quota spettante al socio deve essere effettuato entro sei mesi dalla data in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale (art. 2289 c.c.).

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che tale termine deve intendersi a beneficio della società, la quale ha facoltà di eseguire il pagamento fino alla scadenza del termine semestrale e che il socio non possa pretenderne l’esecuzione prima di allora (Cass. Civ. 27.04.2011 n. 9397).

Nel caso in cui la società non dovesse provvedere alla liquidazione della quota nel termine semestrale previsto dall’art. 2289, l’obbligazione di pagamento diventa esigibile da parte del socio, il quale può far valere il proprio diritto di credito, ai sensi dell’art. 2949 c.c., entro cinque anni dallo spirare del sopra citato termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale.

Tale principio è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione che ha così statuito: “L’art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale.” (Cass. Civ. ord. n. 1200/2022).

In estrema sintesi – ai sensi del combinato disposto degli articoli 2289 e 2949 c.c. – il diritto del socio uscente alla liquidazione della quota si prescrive decorsi cinque anni dallo spirare del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale.

 

Avv. Laura Dal Prato

Founding Partner CLASS società tra avvocati s.r.l.