By Published On: 25 Giugno 2021Categories: DIRITTO SOCIETARIO ED ENTI DEL TERZO SETTORE

La procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Una delle novità più importanti introdotte dalla Riforma del Terzo Settore operata dal d.lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, in forma abbreviata CTS) è stata l’istituzione del “Registro unico nazionale del terzo settore” (RUNTS) la cui data di operatività, inizialmente prevista per il mese di aprile 2021, è attesa per i prossimi mesi.

Il RUNTS ha il grande obiettivo di sostituire con un unico registro i plurimi e diversificati registri degli enti non profit attualmente gestiti a livello regionale, così creando un sistema pubblicitario unico per tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS).

 

Preliminarmente alla trattazione delle modalità di iscrizione al RUNTS si rende opportuno fornire una breve definizione di Ente del Terzo Settore, la quale si rinviene all’art. 4, comma 1, CTS che così dispone:

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”

 

Gli enti del Terzo settore si caratterizzano quindi per le seguenti peculiarità:

  • sono enti di diritto privato che esercitano attività di interesse generale e di rilevanza pubblicistica, senza alcuna finalità lucrativa ma rivolta al bene comune;
  • possono esercitare attività commerciale al solo fine di realizzare lo scopo prefissato nell’oggetto sociale e coprire i costi di gestione;
  • non possono in nessun caso, ripartire gli utili o gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti a favore di associati, dei fondatori e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Il termine Terzo settore deriva quindi dalla natura ibrida degli enti che fanno parte di questa particolare categoria, in quanto trattasi di enti di natura privata che perseguono interessi pubblicistici e di utilità sociale solitamente di spettanza dello Stato e degli Enti Pubblici in senso stretto.

 

Per quanto riguarda l’assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore, il CTS prevede la facoltà in capo all’ente non profit, che possiede gli elementi tipici sopra descritti, di scegliere se:

  1. iscriversi al RUNTS al fine di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore.

In questo caso all’ente saranno direttamente applicabili le norme del CTS.

  1. non iscriversi al RUNTS e pertanto non assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore.

In questo caso l’ente rimane sottoposto alle norme dettate dal Codice Civile in materia di persone giuridiche (artt. 14 – 42 bis c.c.) e al d.p.r. 361/2000 (che stabilisce il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica).

 

L’iscrizione al RUNTS è quindi una scelta discrezionale dell’ente non profit che può continuare a svolgere la propria attività sociale anche in assenza dell’iscrizione al citato Registro.

Prendendo in esame il caso in cui l’ente non profit decida di iscriversi al RUNTS al fine di assumere la qualifica di ETS, deve innanzitutto rilevarsi che le modalità di iscrizione sono differenti a seconda che l’ente ambisca, o meno, ad ottenere anche il riconoscimento della personalità giuridica, al fine di conseguire la c.d. autonomia patrimoniale perfetta in base alla quale per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto quest’ultimo con il suo patrimonio.

 

Nel caso in cui l’ente intenda iscriversi al RUNTS per assumente la qualifica di ETS e contestualmente acquistare la personalità giuridica, la norma di riferimento è l’art 22 CTS che affida a un Notaio la presentazione della domanda di iscrizione per conto dell’ente al competente ufficio del RUNTS.

L’invio della domanda di iscrizione al RUNTS da parte del Notaio è tuttavia condizionata allo svolgimento di  una sua preventiva e positiva verifica sulla sussistenza delle condizioni previste dal CTS, quali:

  • il rispetto nell’atto costitutivo e nello statuto degli elementi tipici previsti dal CTS per l’attribuzione della qualifica di ente del Terzo settore (art. 21);
  • un patrimonio minimo non inferiore a Euro 15.000 per le associazione e non inferiore a Euro 30.000 per le fondazioni (art. 22, comma 4).

Qualora il Notaio ritenga non sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o non sufficiente il patrimonio minimo nell’importo indicato dal CTS, deve darne comunicazione motivata all’ente. L’ente che si è visto rifiutare la presentazione della domanda di iscrizione da parte del Notaio può successivamente domandare in via autonoma l’iscrizione nel RUNTS, soggiacendo in ogni caso la richiesta al controllo del competente ufficio del RUNTS.

 

Più snella è invece la richiesta di iscrizione al RUNTS nel caso in cui l’ente intenda assumere esclusivamente la qualifica di ente del Terzo settore e non anche il riconoscimento della personalità giuridica.

In questo caso, l’art. 47 CTS prevede che la domanda di iscrizione nel RUNTS debba essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o dalla rete associativa cui l’ente eventualmente aderisce, all’ufficio del RUNTS della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale (depositando l’atto costituivo, lo statuto ed eventuali allegati nonché indicando la sezione del registro nella quale l’ente chiede l’iscrizione).

In questa ipotesi, il controllo di conformità alle disposizioni del CTS per l’attribuzione della qualifica di ETS, è affidato direttamente all’ufficio competente del RUNTS, che entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda potrà accettare o rifiutare con provvedimento motivato l’iscrizione oppure invitare l’ente a completare o rettificare la domanda eventualmente integrando la documentazione.

 

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato ne deriva che gli enti non profit a oggi già costituiti che intendano acquisire la qualifica di ETS devono adeguare i propri Statuti alle disposizioni inderogabili previste dal CTS, mediante un’apposita delibera assembleare.

A tal proposito si segnala che, in vista dell’avvio ufficiale del RUNTS, l’art. 66, comma 1, D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) ha disposto una nuova proroga al termine per la modifica degli Statuti degli enti che intendano ottenere la qualifica di ETS, fissandone la scadenza al 31.05.2022 (originariamente prevista per il 3.02.2019 e progressivamente posticipata fino alla data ut sopra indicata).

Pertanto, gli enti che ancora non avessero compiutamente valutato le specifiche ragioni di opportunità e di convenienza dell’iscrizione al RUNTS e del conseguimento della qualifica di Enti del Terzo Settore, hanno ancora un margine di tempo per discutere e deliberare in sede assembleare le eventuali modifiche statutarie per l’adeguamento alle disposizione previste dal CTS e così procedere alla richiesta di iscrizione.

                                       Avv. Laura Dal Prato

Founding Partner CLASS società tra avvocati s.r.l.