
PMI e obblighi ESG: cosa cambia con la Direttiva Omnibus I
Dal 18 marzo 2026, le PMI dispongono di una protezione giuridica precisa da richieste di dati ESG provenienti da clienti, banche e partner commerciali.
La Direttiva 2026/470/UE – cosiddetta Omnibus I – ha introdotto due novità di rilievo.
Da un lato, ha ridefinito il perimetro degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese europee previsti dalla CSRD (Diretta 2022/2464/UE), prevedendo che dal 1° gennaio 2027 l’obbligo si applica esclusivamente alle imprese con più di 1.000 dipendenti e ricavi superiori a € 450 milioni.
Dall’altro lato, ha introdotto la qualifica di “impresa protetta” nella quale rientrano tutte le PMI che non superano un numero medio di 1.000 dipendenti e si trovano nella catena del valore di un’impresa soggetta alla CSRD.
Sul piano operativo, l’Omnibus I, prevede che l’impresa protetta ha il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni eccedenti rispetto a quelle specificate nei principi volontari, in risposta a una richiesta presentata ai fini della rendicontazione di sostenibilità da parte di clienti e partner. La qualifica è automatica per legge e non richiede alcun adempimento formale.
Il legislatore europeo ha quindi riconosciuto che le PMI, pur non avendo obblighi di rendicontazione, sono esposte a richieste ESG crescenti da parte dei loro clienti e partner commerciali e pertanto costruito una protezione specifica: le grandi imprese soggette alla CSRD non possono richiedere alle imprese protette informazioni ESG che vadano oltre i perimetri definiti dagli standard volontari.
I principi volontari a cui fa riferimento la Direttiva sono definiti dal Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME), il framework volontario di rendicontazione di sostenibilità elaborato dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) su mandato della Commissione Europea, pubblicato in versione definitiva a dicembre 2024.
Il 30 luglio 2025 la Commissione Europea lo ha adottato formalmente con la Raccomandazione (UE) 2025/1710, qualificandolo come «standard di riferimento» per la rendicontazione volontaria di sostenibilità delle PMI.
Il VSME è concepito come la declinazione proporzionata dei principi sottesi agli ESRS obbligatori: risponde strutturalmente alle crescenti richieste di dati ESG provenienti da clienti, banche e investitori, senza imporre gli oneri degli standard più complessi previsti per le grandi imprese.
Il punto di partenza per le PMI è il Modulo Base, definito dalla Raccomandazione UE 2025/1710 «approccio ottimale» per le microimprese e «requisito minimo» per le PMI che avviano la rendicontazione. Copre undici aree informative nelle dimensioni ambientale, sociale e di governance. Per imprese con esigenze più avanzate o rapporti strutturati con controparti soggette a CSRD, il Modulo Completo aggiunge nove aree informative aggiuntive. Il Modulo Base è prerequisito obbligatorio per il Completo e costituisce il punto di partenza raccomandato per le PMI.
Una caratteristica distintiva del VSME rispetto agli ESRS obbligatori è il principio «se applicabile», che sostituisce la complessa analisi di doppia materialità. Nell’ambito del VSME, la PMI non è tenuta a condurre un’analisi formale degli impatti: è sufficiente dichiarare quali aree sono pertinenti alla propria attività e motivare sinteticamente le esclusioni.
Sul piano pratico, il report VSME fornisce alle PMI un documento ESG proprio, strutturato secondo uno standard europeo riconosciuto, utilizzabile come risposta alle richieste ESG provenienti da clienti, banche o partner, senza dover compilare questionari diversi ogni volta ed esercitando in modo consapevole il diritto di impresa protetta.
Si precisa che il perimetro esatto delle informazioni richiedibili nell’ambito della protezione VSME sarà formalizzato dall’atto delegato che la Commissione UE adotterà entro il 19 luglio 2026. Fino a quella data, il perimetro di riferimento è lo Standard VSME nella sua versione attuale (Raccomandazione UE 2025/1710).
In conclusione, le PMI non sono obbligate a rendicontare ESG ma possono dotarsi di strumenti strategici che rafforzano la loro posizione nei confronti dei propri interlocutori commerciali e finanziari.