By Published On: 10 Marzo 2026Categories: DIRITTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO

Etichettatura dei Prodotti DOP e IGP: nuovo obbligo a partire dal 14 maggio 2026

1. La novità: la Circolare MASAF del 6 marzo 2026

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha pubblicato il 6 marzo 2026 una circolare della Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare (PQA I) con cui fornisce chiarimenti interpretativi sull’ obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP.

L’intervento ministeriale si inserisce nel contesto dell’applicazione dell’articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1143, così come modificato dal Regolamento (UE) 2026/471 del 24 febbraio 2026. La circolare risponde all’esigenza concreta degli operatori di comprendere con esattezza portata e modalità operative di un obbligo destinato a entrare pienamente in vigore il 14 maggio 2026.

2. Il quadro normativo di riferimento: il Regolamento (UE) 2024/1143

Il Regolamento (UE) 2024/1143 dell’11 aprile 2024, entrato in vigore il 13 maggio 2024, costituisce il testo normativo “orizzontale” in materia di indicazioni geografiche nell’Unione Europea. Esso copre in modo unitario le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, le specialità tradizionali garantite (STG) e le indicazioni facoltative di qualità, abrogando il precedente Regolamento (UE) n. 1151/2012 e modificando i Regolamenti n. 1308/2013 e 2019/787.

Nello specifico, l’articolo 37 del regolamento disciplina i simboli dell’Unione, le indicazioni e le abbreviazioni per i prodotti a indicazione geografica. In particolare, il paragrafo 5 – oggetto della circolare MASAF – stabilisce per i prodotti agricoli un nuovo obbligo di trasparenza nei confronti dei consumatori.

Il testo del citato paragrafo, nella versione modificata dal Regolamento (UE) 2026/471, recita:

“Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.”

La norma prevede altresì una deroga per gli imballaggi di ridotte dimensioni (rientranti nella superficie minima di cui all’art. 16, par. 2, del Reg. UE n. 1169/2011) e una clausola transitoria: i prodotti etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere commercializzati senza il nuovo requisito fino a esaurimento scorte.

3. La nozione di “stesso campo visivo”

Uno dei punti centrali chiariti dalla circolare riguarda il significato dell’espressione “stesso campo visivo”, già presente nel lessico del Regolamento (UE) n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni ai consumatori (art. 2, par. 2, lett. k).

Per “campo visivo” si intende l’insieme delle superfici di un imballaggio leggibili da un unico angolo visuale, senza necessità di ruotare il prodotto. Il MASAF chiarisce che il nome del produttore o dell’operatore e l’indicazione geografica devono essere visibili – almeno una volta – dallo stesso punto di osservazione. In via operativa, le due indicazioni possono comparire anche soltanto nella retro-etichetta, purché entrambe siano presenti nel medesimo campo visivo.

4. Chi è il “produttore”

La circolare fornisce una definizione operativa del termine “produttore”, richiamando le categorie individuate dal Decreto Ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413. Il produttore è una persona fisica o giuridica iscritta al sistema di controllo della pertinente DOP o IGP.

Poiché la norma richiede l’indicazione del produttore al singolare, nel caso di prodotti realizzati da una pluralità di produttori, sull’etichetta dovrà comparirne uno solo oppure quello responsabile della fase di produzione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche finali essenziali.

Quanto alla forma dell’indicazione, la circolare precisa che:

  • se il nome o la ragione sociale del produttore è contenuto nel marchio o nel logo, il requisito è soddisfatto senza necessità di una menzione aggiuntiva;
  • il nome commerciale o di marca non è sufficiente, salvo che coincida esattamente con la ragione sociale del produttore.

5. Chi è l'”operatore”

Accanto alla figura del produttore, il Regolamento inserisce quella dell'”operatore”, inteso come il soggetto responsabile della fase produttiva in cui il prodotto acquisisce la qualifica DOP o IGP, oppure il responsabile della sua trasformazione sostanziale.

La circolare precisa che la nozione di “trasformazione sostanziale” rimanda all’operazione che modifica in modo irreversibile lo stato fisico del prodotto. Tale definizione ha lo scopo pratico di semplificare l’adempimento dell’obbligo nelle ipotesi in cui vi siano più produttori coinvolti o nella quale risulti difficoltosa l’identificazione del singolo produttore.

Anche per l’operatore valgono le stesse regole già illustrate per il produttore: il nome o la ragione sociale contenuta nel marchio o logo soddisfa il requisito; il nome commerciale è sufficiente solo se identico alla ragione sociale.

6. Casistiche particolari chiarite dalla circolare

  • Prodotti invecchiati e stagionati: nel caso in cui l’invecchiamento o la stagionatura rappresenti l’ultima fase produttiva prevista dal disciplinare, il soggetto che effettua tale operazione può essere considerato “produttore” ai fini esclusivi dell’etichettatura. Ciò vale anche quando il periodo di stagionatura supera il minimo previsto dal disciplinare.
  • Prodotti sfusi o non pre-imballati: l’obbligo si applica anche ai prodotti venduti sfusi o non confezionati, come carni fresche e formaggi esposti nei banchi refrigerati dei supermercati. In questi casi, le informazioni richieste possono essere fornite tramite un avviso posizionato vicino al prodotto o sul bordo dello scaffale.
  • Indirizzo dello stabilimento: la circolare chiarisce che l’indirizzo dello stabilimento produttivo non è rilevante ai fini del nuovo obbligo: è sufficiente indicare il nome del produttore o dell’operatore, senza necessità di specificare l’ubicazione dello stabilimento.

7. Il regime transitorio: smaltimento delle etichette

L’articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1143 prevede che i prodotti agricoli etichettati prima del 14 maggio 2026 possano continuare a essere immessi sul mercato senza il nuovo requisito, fino a esaurimento delle scorte.

La circolare MASAF introduce tuttavia una previsione aggiuntiva di particolare rilevanza pratica. Considerato che diversi operatori avevano già provveduto a stampare etichette – pur in assenza di un quadro giuridico definito – il Ministero ha ritenuto opportuno consentire lo smaltimento delle etichette già stampate prima del 14 maggio 2026 per un periodo massimo aggiuntivo di 3 mesi dalla medesima data, quindi fino al 14 agosto 2026.

8. Ratio della disciplina e obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1143

Il nuovo obbligo di indicazione del produttore o dell’operatore si inserisce coerentemente nella filosofia del Regolamento (UE) 2024/1143, che mira a rafforzare la trasparenza lungo tutta la filiera dei prodotti a indicazione geografica. Come esplicitato nel considerando 50 del regolamento: “Al fine di dare visibilità ai produttori dei prodotti designati da indicazioni geografiche, dovrebbe essere obbligatorio indicare sull’etichetta il nome del produttore o, nel caso di prodotti agricoli, il nome dell’operatore.”

La ratio è duplice: da un lato, tutelare i consumatori fornendo loro informazioni affidabili sull’origine e sull’autenticità del prodotto; dall’altro, valorizzare i produttori che operano nel rispetto dei disciplinari, rendendone visibile l’identità sul mercato.

Questo obiettivo si inserisce nel più ampio progetto del Green Deal europeo e della strategia “Dal produttore al consumatore”, che punta a costruire un sistema alimentare più trasparente, sostenibile e competitivo, nel quale i prodotti di qualità certificata – come quelli a DOP e IGP – possano esprimere pienamente il loro valore aggiunto.

9. Considerazioni operative per gli operatori

Alla luce della circolare MASAF e della disciplina regolamentare, gli operatori del settore devono verificare che le proprie etichette, a partire dal 14 maggio 2026 (o dal 14 agosto 2026 per le etichette già stampate in circolazione sul territorio nazionale), rechino:

  • il nome del produttore o dell’operatore, come persone fisiche o giuridiche identificabili;
  • tale nome nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica (DOP o IGP), senza necessità di ripetizione su ogni faccia dell’imballaggio;
  • il nome nella forma della ragione sociale o come parte del marchio/logo, a condizione che coincida con il nome reale del soggetto responsabile.

Conclusioni

La circolare del MASAF del 6 marzo 2026 rappresenta un contributo prezioso per la corretta applicazione del nuovo obbligo introdotto dall’art. 37, par. 5, del Regolamento (UE) 2024/1143. Chiarendo le nozioni di campo visivo, produttore e operatore, e introducendo un periodo transitorio aggiuntivo per lo smaltimento delle etichette già stampate, il Ministero ha cercato di bilanciare le esigenze di tutela dei consumatori con le necessità operative degli operatori della filiera.

L’adempimento – apparentemente semplice – nasconde complessità rilevanti, specialmente per i prodotti realizzati da filiere articolate, i prodotti stagionati e quelli venduti sfusi. Una corretta lettura della disciplina, alla luce dei chiarimenti ministeriali, è fondamentale per evitare contestazioni in sede di controllo e per preservare il valore reputazionale delle certificazioni DOP e IGP.

 

Riferimenti normativi

– Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024) Regolamento – UE – 2024/1143 – EN – EUR-Lex

– Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026 Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose

– Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Regolamento – 1169/2011 – EN – regolamento FIC – EUR-Lex

– Circolare MASAF – Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare PQA I, 6 marzo 2026 Circolare_etichettatura_prodotti_agricoli_DOP_e_IG_260306_145414-1-(1).pdf