By Published On: 5 Dicembre 2025Categories: DIRITTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO

VINI NATURALI: RIFLESSIONI CRITICHE TRA DEFINIZIONI, NORME ED ETICHETTATURA

Mi sono avvicinata al tema dei cosiddetti vini naturali con una certa dose di scetticismo.

L’espressione — sempre più ricorrente nel linguaggio degli appassionati e nei materiali di comunicazione delle aziende — mi lasciava perplessa sia per la sua vaghezza sia per l’implicito richiamo alla “naturalità”, categoria concettuale tanto seducente quanto sfuggente.

Cosa distingue davvero un vino “naturale” da uno “biologico” o “convenzionale”?

E, soprattutto, è corretto evocare un concetto che sembra suggerire una superiorità, senza che esista un corrispondente fondamento normativo o qualitativo?

Questi interrogativi sono divenuti più pressanti dopo aver partecipato a un seminario dedicato specificamente al tema, nell’ambito del Corso di perfezionamento in Diritto Vitivinicolo dell’Università di Firenze, che da qualche mese sto frequentando con passione. L’incontro ha rappresentato l’occasione per approfondire un argomento spesso trattato in modo semplificato e per chiarire le mie, sicuramente fino ad allora, piuttosto limitate conoscenze.

La questione terminologica: perché sarebbe più corretto parlare di “metodo naturale”

Uno dei primi punti emersi è la forte confusione terminologica.

Il vitivinicolo può vantarsi di essere uno dei settori maggiormente regolamentato, ma per quanto riguarda il vino “naturale”, invece, manca completamente una definizione giuridica. Non esistono norme, regolamenti, né tantomeno un disciplinare di produzione. L’espressione non identifica dunque una categoria di prodotto, ma piuttosto un metodo di produzione che privilegia interventi minimi, fermentazioni spontanee, riduzione di additivi e tecniche più tradizionali.

Ed è proprio per evitare confusioni che molti studiosi, tecnici e giuristi suggeriscono di parlare non di “vino naturale”, ma di metodo naturale. La distinzione è tutt’altro che nominalistica: evita di attribuire alla parola “naturale” un valore qualitativo e sposta l’attenzione sul processo, non sul risultato. È il metodo — non una supposta “purezza” del prodotto — a differenziare queste produzioni.

Etichettatura e informazione al consumatore: il quadro regolatorio

Il tema diventa più complesso quando si affronta la questione dell’etichettatura. Come noto, le informazioni riportate in etichetta sono soggette a un articolato sistema normativo, che coinvolge sia la legislazione orizzontale sull’informazione alimentare sia la disciplina specifica del settore vitivinicolo.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce le informazioni obbligatorie per i prodotti alimentari, tra cui la dichiarazione degli allergeni. Per il vino, ciò riguarda in particolare i solfiti, sostanze che devono essere indicate quando superano la soglia di 10 mg/l (1).

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013, all’articolo 119, definisce invece le indicazioni obbligatorie per i prodotti vitivinicoli: categoria del prodotto, titolo alcolometrico, origine, imbottigliatore o importatore, quantità nominale, lotto, e così via (2).

A questo quadro si aggiunge la recente riforma introdotta dal Regolamento (UE) 2021/2117, che ha imposto l’obbligo — in vigore dall’8 dicembre 2023 — di riportare in etichetta anche l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale (3). Si tratta di una svolta che accresce in maniera significativa la trasparenza verso i consumatori e incide direttamente anche sui produttori che intendono rivendicare pratiche “naturali” o a basso intervento.

Solfiti e diciture volontarie: il parere ICQRF 31 marzo 2017 n. 36

Uno dei nodi centrali del dibattito sui vini naturali riguarda l’uso dei solfiti. La questione non è solo enologica, ma anche giuridica, poiché le indicazioni volontarie come “senza solfiti aggiunti” possono essere utilizzate solo nel rispetto di specifiche condizioni.

Il parere ICQRF del 31 marzo 2017, n. 36, è ad oggi il documento ministeriale più chiaro sul punto. Secondo l’ICQRF:

«L’indicazione “senza solfiti aggiunti” […] può essere apposta in etichetta soltanto qualora i solfiti presenti siano esclusivamente quelli naturalmente formatisi durante la fermentazione e il loro tenore totale non sia superiore a 10 mg/l.» (4)

Il parere aggiunge un punto essenziale: poiché non esiste un metodo analitico per distinguere i solfiti naturali da quelli eventualmente aggiunti, spetta al produttore fornire la prova documentale — tramite registri di cantina, documenti di processo e analisi di laboratorio — che non vi sia stata alcuna aggiunta di SO₂. In assenza di tale supporto documentale, la dicitura rischia di essere considerata ingannevole.

Il parere ha quindi un peso interpretativo importante e costituisce il riferimento operativo utilizzato nelle attività ispettive.

Implicazioni per i vini definiti “naturali”

L’assenza di una definizione giuridica del vino naturale e la delicatezza delle dichiarazioni legate ai solfiti producono, quindi, conseguenze rilevanti. Chi utilizza espressioni come “vino naturale”, “senza additivi”, “senza solfiti aggiunti” o altre rivendicazioni di naturalità deve poterle dimostrare con adeguata documentazione tecnica.

L’introduzione dell’obbligo di indicare gli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale renderà ancora più evidente il contenuto reale del prodotto e, al contempo, ridurrà lo spazio per comunicazioni suggestive ma non verificabili. In questo nuovo contesto, parlare di metodo naturale può risultare più appropriato e più coerente, perché consente di descrivere il processo produttivo senza attribuire automaticamente al prodotto caratteristiche non dimostrabili o non riconosciute dalla legge.

Conclusioni

L’approfondimento del tema, stimolato dal seminario universitario, mi ha portato a considerare con maggiore lucidità il complesso rapporto tra naturalità, metodo produttivo e informazione al consumatore.

Il settore vitivinicolo si trova oggi in una fase in cui la trasparenza, l’accuratezza e la verificabilità delle dichiarazioni in etichetta assumono un ruolo centrale. In tale contesto, l’uso dell’espressione “vino naturale” appare, più che ambiguo, potenzialmente fuorviante; molto più corretto, sul piano scientifico e giuridico, riferirsi a un metodo naturale inteso come scelta produttiva, lasciando al consumatore la valutazione della qualità sulla base di criteri oggettivi, normativamente fondati e correttamente comunicati.

Note

  1. Regolamento (UE) n. 1169/2011, Allegato II (Allergeni). Testo disponibile su: Regolamento – 1169/2011 – IT – regolamento FIC – EUR-Lex
  2. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 119. Testo disponibile su Regolamento – 1308/2013 – IT – EUR-Lex
  3. Regolamento (UE) 2021/2117, modifiche all’etichettatura del vino. Testo disponibile su Regolamento – 2021/2117 – IT – EUR-Lex
  4. ICQRF, Parere 31 marzo 2017 n. 36 – Uso in etichettatura dell’indicazione “senza solfiti aggiunti”. Disponibile su: https://www.masaf.gov.it