By Published On: 12 Settembre 2025Categories: DIRITTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO

Olio d’oliva tra marketing e legge: cosa si può scrivere (e cosa no) in etichetta

L’etichettatura dei prodotti alimentari è disciplinata dal diritto unionale e nazionale quale strumento di tutela del consumatore e di leale concorrenza tra gli operatori.

Oltre alle informazioni obbligatorie, l’ordinamento consente l’utilizzo di indicazioni facoltative che, tuttavia, devono essere conformi alle disposizioni normative di settore, veritiere e non idonee ad indurre in errore l’acquirente.

Il quadro normativo di riferimento generale

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, all’Allegato IX stabilisce le designazioni e le definizioni legali degli oli di oliva e di sansa di oliva, fissando le categorie commerciali e le condizioni di utilizzo delle relative denominazioni.
Ai sensi dell’art. 7 e art. 36 del Reg. (UE) n. 1169/2011, le informazioni facoltative sugli alimenti devono rispettare i principi di chiarezza, trasparenza e non ingannevolezza.

Le disposizioni specifiche per gli oli di oliva

Il quadro normativo settoriale è oggi disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2022/2014, che ha abrogato il precedente Reg. (UE) n. 29/2012.
Sono consentite menzioni facoltative in etichetta ma nel rispetto di condizioni rigorose:

  • Art. 10, lett. a): l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli di oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta di olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
  • Art. 10, lett. b): l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli di oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di olive;
  • Art. 10, lett. c): menzioni relative alle caratteristiche organolettiche relative al gusto o all’odore (“fruttato”, “amaro”, “piccante”, ecc..), possono figurare unicamente per gli oli di oliva vergini e extra vergini e solo con riferimento alle caratteristiche organolettiche definite nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 basate su una valutazione eseguita seguendo il metodo di cui all’allegato I, punto 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione;
  • Art. 10, lett. d): l’indicazione dell’acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dei valori massimi dell’indice di perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.

Il regime sanzionatorio

Sul piano interno, il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 103 disciplina le conseguenze delle violazioni in materia di etichettatura degli oli di oliva:

  • L’art. 5, comma 1 punisce con sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 18.000 euro l’indicazione in etichetta di informazioni facoltative senza aver rispettato gli obblighi prescritti oppure senza averne titolo;
  • L’art. 5, comma 2 prevede sanzioni da 500 a 3.000 euro per l’utilizzo delle indicazioni facoltative in modo difforme da quanto previsto dalla normativa, ovvero senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione telmatica al SIAN ovvero non esibisce, in caso di controlli, la documentazione attestante – a seconda dei casi – l’effettuazione dell’esame organolettico o dell’esame chimico;
  • può inoltre essere disposto il sequestro dei prodotti etichettati in modo irregolare nonché del materiale usato per l’etichettatura.

In conclusione

L’utilizzo di indicazioni facoltative in etichetta, soprattutto nel comparto oleario, rappresenta uno strumento prezioso di valorizzazione del prodotto e di trasparenza verso il consumatore. Tuttavia, la disciplina vigente — oggi contenuta nel Reg. (UE) 2022/2014, art. 10 — impone che tali menzioni siano oggettivamente verificabili e conformi alle condizioni stabilite.

Il mancato rispetto di tali regole espone gli operatori a sanzioni pecuniarie rilevanti (da 500 fino a 18.000 euro), oltre alla misura accessoria del sequestro, con conseguenze economiche anche significative.

È pertanto fortemente raccomandato agli operatori del settore adottare procedure di verifica interna e avvalersi di consulenza tecnica e legale specializzata prima dell’immissione in commercio, al fine di prevenire il rischio di contestazioni e garantire la massima conformità normativa.

Reg. UE 2022/2104

D.Lgs. 103/2016