
La relazione tra giudizio penale e giudizio tributario alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione del 14.02.2025 n. 3800
Sebbene una sentenza penale di assoluzione possa, in certi casi, influire sull’annullamento di un avviso di accertamento tributario emesso sui medesimi fatti, la relazione tra il giudizio penale e quello tributario non è automatica in quanto vige il principio generale di autonomia e di indipendenza dei due giudizi.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale, che poggiava sull’art. 654 c.p.p. (efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile e amministrativo), riteneva che non si potesse attribuire nessuna automatica autorità di cosa giudicata alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, nel separato giudizio tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale fossero gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria aveva promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. In tali casi il giudice tributario doveva comunque valutare autonomamente la condotta delle parti e il materiale probatorio acquisito agli atti e verificarne la rilevanza nell’ambito specifico nel procedimento sottoposto al suo esame (ex multis, Cass. n. 17258/2019; Cass. n. 28174/2017; Cass. n. 10578/2015).
Tuttavia, tale assetto giurisprudenziale e normativo è stato innovato dall’art. 21 bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal giugno 2024) il quale dispone, al comma 1, che “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.”
Pertanto, affinché possano estendersi gli effetti del giudicato penale di assoluzione nel procedimento tributario la sentenza assolutoria deve avere formula piena (“perché il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”) ed essere pronunciata a seguito di dibattimento.
A ristringere l’ambito normativo è intervenuta, molto di recente, la Cassazione Civile con la sentenza n. 3800 del 14.02.2025 nella quale si precisa che l’efficacia di giudicato disposta dall’art. 21 bis del D.Lgs. 74/2000 si estende solo rispetto alle sanzioni tributarie e non invece all’accertamento dell’imposta.
L’incidenza del giudicato assolutorio penale sulla sola sola sanzione lascia quindi inalterato il regime probatorio e la rilevanza della decisione penale sul rapporto d’imposta; pertanto, la pretesa impositiva resta soggetta all’ordinario regime probatorio previsto nel processo tributario. Ciò significa che la sentenza penale di assoluzione conserva la sua rilevanza quale prova soggetta all’autonoma valutazione del giudice tributario, da valutare unitamente alle altre risultanze acquisite in giudizio.
La ratio di tale orientamento è rinvenuta nella diversità di esigenze ed obiettivi che presiedono i due ambiti: da un lato, il regime sanzionatorio deve essere unitario e non contraddittorio e rispettare il principio del ne bis in idem; dall’altro l’accertamento dell’imposta persegue lo scopo di attuare la “giusta imposizione”.