Il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata

L’Imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario, che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ma sussistono ancora prospettive di risanamento dell’impresa, ha a disposizione uno nuovo strumento di natura stragiudiziale e volontaria: la nomina di un esperto che ha la funzione di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di crisi ancora non profonda.

È quanto prevedono gli art. 12 e ss. del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza nei quali è disciplinata la procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

Nel presente contributo si risponde, in forma sintetica, ad alcuni dei più frequenti quesiti sul tema.

Chi può richiedere la nomina dell’esperto

L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.

Come richiedere la nomina dell’esperto

L’istanza di nomina dell’esperto è presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Chi nomina l’esperto

Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ impresa, ricevuta l’ istanza di cui all’articolo 17, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’ istanza la commissione nomina l’esperto tra gli iscritti nell’elenco tenuto presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione.

Chi è l’esperto nella composizione negoziata

Possono iscriversi all’elenco degli esperti tenuti presso le camere di commercio di ciascun capoluogo di regione, i soggetti con le seguenti caratteristiche:

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Come avviene l’accettazione dell’incarico

L’esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’ incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all’ imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza.

In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente

Quali requisiti deve possedere l’esperto

L’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 c.c. e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale. Il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’ imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’ impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

Il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata

L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente; l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.

Nello svolgimento dell’incarico, agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. Il fine è quello di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, in funzione di consentire all’impresa di rimanere sul mercato.

In tale prospettiva, stimola la formulazione di proposte concrete da parte dell’imprenditore e delle parti interessate, rappresentando l’esigenza che esse assicurino l’equilibrio tra i sacrifici richiesti alle singole parti, in modo quanto più possibile proporzionato al grado di esposizione al rischio di ciascuna di esse, e alle utilità derivanti alle medesime parti dalla continuità aziendale dell’impresa

L’esperto, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le trattative.

Quali attività deve svolgere l’esperto

L’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

Se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.

Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l’archiviazione dell’ istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Nel corso delle trattative l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute.

Durante gli incontri svolti dall’esperto con l’imprenditore e le parti interessate, sia in sessioni separate sia in sessioni plenarie, potrà essere redatto un sintetico verbale, che dovrà essere sottoscritto dalle parti ai fini dell’allegazione alla relazione finale dell’esperto.

Quando si conclude l’incarico dell’esperto

L’incarico dell’esperto si conclude:

  • quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto senza addurre giustificazioni;
  • in qualunque momento l’esperto ritenga che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento;
  • alla decorrenza del termine di 180 giorni dall’accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative;
  • quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni della situazione di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario

Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’esperto.

https://classlegal.it/aree-di-attivita/diritto-della-crisi-di-impresa-e-da-sovraindebitamento/