By Published On: 22 Ottobre 2021Categories: DIRITTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO

I regimi di qualità: le indicazioni geografiche. Una tutela per produttori e consumatori.

A livello nazionale il tema delle indicazioni geografiche di protezione è di importanza primaria, poiché da sempre l’Italia è leader europea in materia con, ad oggi, 315 prodotti del settore agroalimentare iscritti nel Registro Europeo (175 DOP, 137 IGP, 3 STG).[1]

La principale fonte normativa in materia è contenuta nel Reg. EU 1151/2021, con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari, e nel Reg. EU 1308/2013 per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli.

Lo scopo che si vuole perseguire attraverso l’utilizzo delle indicazioni geografiche è quello di tutelare la territorialità attraverso una anti-delocalizzazione della produzione. L’obiettivo è quello di incentivare e supportare i produttori locali a rimanere sul territorio grazie al valore aggiunto che i prodotti acquisiscono proprio in ragione del luogo o del metodo di produzione. La disciplina in materia di indicazioni geografiche non solo aiuta i produttori a commercializzare meglio i prodotti, ma garantisce altresì una tutela della proprietà intellettuale uniforme su tutto il territorio dell’Unione Europea, in contrasto a forme di concorrenza sleale.

Le indicazioni geografiche di protezione non interessano, però, solo i produttori del settore agroalimentare, ma riguardano anche i consumatori finali che, grazie all’istituzione dei regimi di qualità in parola, possono avere a disposizione informazioni attendibili riguardo alla qualità dei prodotti acquistati ed essere quindi in grado di orientare le proprie scelte alimentari.

È perciò importante fare chiarezza sulle diverse indicazioni geografiche, in particolare tra la DOP e la IGP, sulle quali più comunemente si corre il rischio di confusione.

Le indicazioni geografiche attribuiscono al prodotto uno specifico legame qualitativo-territoriale che valorizza e promuove le caratteristiche uniche legate all’origine geografica. L’indicazione geografica consente, infatti, di identificare una determinata zona geografica – quale può essere un paese, una regione oppure una specifica località – che grazie alla commistione di specifici fattori naturali e umani garantisce al prodotto particolari caratteristiche proprie.

Vediamo nel dettaglio a che cosa si riferiscono e quali sono le principali caratteristiche:

Con la “denominazione di origine protetta” (DOP) si identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese (quest’ultimo solo in casi particolari) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani. È importante sottolineare che le fasi di produzione si devono svolgere nella zona geografica delimitata e avente tali caratteristiche peculiari.

Con la “indicazione geografica protetta” (IGP) si identifica un prodotto anch’esso originario di un determinato luogo, regione o paese alla cui origine geografica sono attribuibili una particolare qualità, reputazione o, in generale, altre caratteristiche. Nel caso dei prodotti IGP è sufficiente che almeno una delle fasi di produzione si svolga nella zona geografica delimitata.

È di immediata evidenza la principale differenza: i requisiti per ottenere la certificazione DOP sono maggiormente selettivi e stringenti rispetto a quelli per ottenere quella IGP, soprattutto con riferimento alle fasi di produzione.

Pare poi necessario segnalare che DOP ed IGP non sono gli unici regimi di qualità, ma ne esistono altri probabilmente meno conosciuti ma non per questo meno importanti.

Si tratta della “specialità tradizionale garantita” (STG) che evidenzia un particolare metodo di produzione, trasformazione o composizione del prodotto agroalimentare legato a tecniche tradizionali o all’uso di ingredienti tradizionali. In questo caso non viene in rilevo un legame specifico con il territorio ma un metodo o una ricetta tradizionale. L’esempio più emblematico di una STG è proprio la Pizza Napoletana.

Infine, si segnalano le “indicazioni facoltative di qualità” (IFQ) che danno rilevo alla caratteristica di una o più categorie di prodotti oppure ad una particolare modalità di produzione o trasformazione agricola applicabile solo a prodotti provenienti da zone specifiche. L’uso di tale indicazione conferisce quindi un valore aggiunto rispetto a prodotti dello stesso tipo e possiamo trovare un esempio nei “Prodotti di montagna”, tali in quanto ottenuti in zona di montagna, utilizzando materie prime e alimenti per gli animali provenienti principalmente da tale zona.

 

[1] Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090