Diritto del lavoro

Licenziamenti, la fine del blocco: le date da tenere a mente

Il divieto di recesso per motivi economici e organizzativi, sia individuale che collettivo, è stato deciso per la prima volta dal governo Conte 2 con il decreto legge Cura Italia del 17 marzo 2020 nel tentativo di tutelare i lavoratori dalle ricadute socio-economiche della pandemia. Il provvedimento riguardava tutte le aziende, a prescindere dal numero dei dipendenti, e doveva durare 60 giorni (fino al 16 maggio). In realtà, di decreto in decreto, il termine di durata del blocco è stato ripetutamente prorogato, da ultimo con i decreti Sostegni (decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41) e Sostegni bis (decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73/2021).

 

Le date da tenere a mente sono il 1° luglio, il 1° novembre oppure il 1° gennaio 2022. Le imprese intenzionate a ridurre il personale per motivi economici e organizzativi potranno infatti ricadere in una di queste tre scadenze.

 

La regola generale è che il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo si applicava fino al 30 giugno 2021.

Da ieri, 1° luglio, le aziende che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria (industria e edilizia) hanno due opzioni: potranno accedere gratuitamente alla cassa integrazione, senza poter licenziare mentre la usano; in alternativa, possono avviare le procedure, sia per i licenziamenti collettivi sia per quelli individuali, per motivi economici e organizzativi.

Dunque la scelta di utilizzare gli ammortizzatori sociali (senza il pagamento del contributo addizionale) non è priva di conseguenze: per la durata dell’integrazione salariale (entro il limite massimo del 31 dicembre 2021), questi datori di lavoro non potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo, né sbloccare i licenziamenti pendenti avviati dopo il 23 febbraio 2020.

Tuttavia, non è un divieto assoluto di licenziamento: un’azienda che non voglia chiedere la cig è libera di licenziare.

 

Un secondo gruppo di imprese include quelle che appartengono ai settori privi della copertura degli ammortizzatori ordinari, in pratica piccole aziende e terziario (salvo quanto previsto per la Cisoa del settore agricolo). Secondo l’art. 8, comma 10 del decreto legge n. 41/2021, il divieto di licenziamento prosegue fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che «sospendono o riducono l’attività lavorativa» per via del Covid e chiedono l’ammissione all’assegno ordinario nell’ambito del FIS o alla cassa integrazione guadagni in deroga.

 

Su questo assetto normativo si innestano le novità approvate con il decreto lavoro e imprese (decreto legge 30 giugno 2021, n. 99) dal Consiglio dei Ministri (qui il testo).

Dopo una lunga trattativa con le parti sociali, il Governo ha deciso di tenere ferma come data di scadenza del blocco dei licenziamenti il 30 giugno, fatta eccezione per i settori industriali considerati più in crisi: tessile, abbigliamento e pelletteria (identificati con i codici ATECO 13, 14 e 15).

Questi datori di lavoro, da un lato, potranno fruire di altre 17 settimane di cig gratuita (senza il contributo addizionale) dal 1° luglio al 31 ottobre; dall’altro, manterranno fino al 31 ottobre il divieto di recesso per motivi economici e organizzativi.

 

Il percorso di fuoriuscita dal blocco dei licenziamenti appare sempre più complesso e articolato, ma la raccomandazione sottesa a questo ultimo provvedimento approvato è chiara: i datori di lavoro dovranno utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione prima di recedere dal rapporto di lavoro.

 

Si tratta anche di quanto emerge dall’Avviso Comune sottoscritto a Palazzo Chigi tra Governo e parti sociali: «Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua».

 

Avv. Marianna Casadio

Founding Partner CLASS società tra avvocati s.r.l.